Il Ministero della Salute, con decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2017, ha approvato la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.


La lista è costituita dalle seguenti sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Si evidenziano le sostanze vietate di nuova introduzione, con la classe di appartenenza:
– 5alfa-androst-2-ene-17-one S1
– 19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo) S1
– Molidustat S2

– GATA inibitore S2
– Inibitore del fattore di crescita trasformante beta S2 K-11706 S2
– Luspatercept S2
– Sotatercept S2
– Higenamina S3
– Olodaterolo S3
– Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) S4 Lisdexamfetamina S6
– Nicomorfina S7

La classe SO – sostanze non approvate – include qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della lista e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo preclinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre proibite.

Si ricorda, infine, che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio).

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:
- alcool etilico utilizzate;
- principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
- glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54720&fr=n